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Ubriachezza del lavoratore: la sorveglianza sanitaria e gli altri obblighi del datore di lavoro

L’assunzione di alcol – e di sostanze stupefacenti – da parte di un lavoratore costituisce un pericoloso fattore di rischio aggiuntivo, per la sua persona e per l’intero ambiente lavorativo. Il datore di lavoro deve valutare il rischio legato all’assunzione di alcolici nella propria azienda, predisporre delle procedure aziendali volte a prevenire e gestire le problematiche alcol-correlate sul posto di lavoro ed individuare mansioni non a rischio dove adibire, se possibile, i lavoratori con problemi legati all’alcoldipendenza.

Eseguire qualsiasi attività lavorativa avendo assunto bevande alcoliche è, ovviamente, un comportamento altamente sconsigliabile, quale che sia la mansione da svolgere. Tuttavia, non sempre l’assunzione di alcolici sul posto di lavoro o lo stato di ebbrezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa costituiscono comportamenti disciplinarmente rilevanti (vedasi sul punto il posto pubblicato il 27/4/2019). Quello che è certo è che l’assunzione di alcol – e di sostanze psicotrope in genere (stupefacenti ma anche medicine) – da parte di un lavoratore costituisce un pericoloso fattore di rischio aggiuntivo, per la sua persona e per l’intero ambiente lavorativo.

In tali situazioni, dunque, come si deve comportare il datore di lavoro al fine di ottemperare agli obblighi su di lui gravanti inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro?

Innanzitutto è bene sapere che vi sono alcune attività lavorative classificate ex lege come “a rischio” e rispetto alle quali vige, in capo ai lavoratori, un divieto assoluto di assumere bevande alcoliche. Si tratta delle attività elencate nell’Allegato A dell’Intesa Stato-Regioni del 2017, avente ad oggetto “indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcoldipendenza e tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 81/2008”,  che ha abrogato i precedenti accordi del 16 marzo 2006 (sui controlli alcolimetrici) e del 30 ottobre 2007 (sulla tossicodipendenza).

L’Intesa Stato-Regioni del 2017, in assenza di un protocollo nazionale per l’accertamento delle condizioni di alcoldipendenza (e tossicodipendenza), ha approvato alcune linee di indirizzo finalizzate a fornire alle aziende degli strumenti e delle procedure operative estremamente utili al fine di prevenire i rischi di infortunio dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche (e stupefacenti).

Pertanto, le modalità e gli strumenti con cui il datore di lavoro può verificare che i lavoratori non violino le prescrizioni in tema di assunzione di alcol sono diversi a seconda che l’attività espletata ricada o meno nell’elenco di cui al sopracitato Allegato A.

Nel primo caso (attività lavorativa “a rischio”), il datore di lavoro ha l’obbligo di fare osservare in azienda il divieto di somministrazione e assunzione di qualsiasi bevanda alcolica prima dell’inizio del turno, durante la pausa pranzo e nelle pause in generale, in quanto qualunque assunzione di alcol comporterebbe un’alcolemia superiore a zero durante le ore di lavoro. Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere a sensibilizzare i lavoratori in merito ai rischi aggiuntivi derivanti dall’assunzione di alcolici, attraverso un’idonea informazione sugli effetti cronici da questi provocati.

Inoltre, per le attività di cui all’Allegato A dell’Intesa Stato – Regioni, il D. Lgs. 81 del 2008 prescrive l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, intesa quale strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Attraverso visite mediche preventive e periodiche si persegue l’obiettivo di ottenere un monitoraggio costante dell’idoneità psicofisica di ciascun lavoratore, sia in relazione ai fattori di rischio professionali sia alle specifiche mansioni cui sono adibiti. Al fine di rispettare tale obbligo, il datore di lavoro è tenuto a nominare un medico competente, il quale, per il tramite della consultazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di sopralluoghi nell’ambiente di lavoro, potrà individuare la tipologia di mansione, le attività lavorative incluse nelle mansioni e, finalmente, i rischi specifici per la salute correlati alla mansione.

Una volta individuati i rischi per la salute relativi alla mansione, il datore di lavoro deve intervenire, tramite il medico competente, ed effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici (anche a sorpresa). Come già detto, infatti, un lavoratore che svolge una delle attività di cui all’Allegato A è esposto a dei rischi molto elevati di infortunio, i quali aumenterebbero esponenzialmente nel caso in cui questi dovesse assumere sostanze alcoliche, essendo noto come lo stato di alterazione causato dall’alcol limiti la percezione del pericolo e attenui i riflessi.

Inoltre, il datore di lavoro deve adottare procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche, con disposizioni chiare circa l’iter da seguire nel caso di riscontro di situazioni di mancato rispetto del divieto.

Al di fuori dell’effettuazione (programmata o a sorpresa) di test alcolimetrici, il datore di lavoro può ricorrere a numerosi indici al fine di valutare un’eventuale violazione del divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori: alitosi alcolica, rallentamento dell’eloquio, andatura vacillante, incoordinazione, comportamenti contrastanti con le procedure di sicurezza aziendale, stato soporoso, elevata ed immotivata litigiosità, ecc.

Il datore di lavoro che abbia la certezza (perché, ad es., ha visto il lavoratore mentre beveva alcolici durante la pausa) o il ragionevole dubbio (perché, ad es., ha notato uno o più degli indici di cui sopra) che un lavoratore abbia contravvenuto al divieto, deve rifiutare la prestazione lavorativa offertagli e deve allontanare il lavoratore dall’esposizione al rischio, adibendolo, se possibile, ad altra mansione.

Inoltre, a seconda della situazione concreta, potrà essere richiesto l’intervento del servizio di pronto soccorso e/o, nei casi di particolare complessità dovuti, ad es., ad ubriachezza molesta, l’intervento delle forze di pubblica sicurezza.

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Il contesto normativo è, invece, profondamente diverso nel caso in cui il lavoratore svolga un’attività non ricompresa tra quelle elencate nell’Allegato A dell’Intesa Stato-Regioni del 2017 di cui si è detto in precedenza.

Tale Intesa, infatti, ha ad oggetto la prevenzione degli infortuni correlati all’assunzione di bevande alcoliche con esclusivo riferimento alle attività a rischio, limitando le indicazioni operative per le altre attività ad un’unica prescrizione: se dalla valutazione dei rischi è emersa la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcoldipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro, per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori, deve richiedere, ex art. 5 L. 300/70, l’effettuazione di controlli dell’idoneità al lavoro alla Commissione medica costituita presso le ASL territorialmente competenti.

A parere di scrive, in ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a verificare che l’eventuale stato di alterazione psicofisica del lavoratore, noto o evidente, non ponga a rischio la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando, pertanto, tutte le cautele necessarie, ivi incluso l’allontanamento del lavoratore o la sua adibizione, almeno temporanea, a mansioni con ridotto rischio lavorativo.

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Infine, è utile rammentare la portata della responsabilità che ricade sul datore di lavoro nel caso in cui dovesse venire meno al suo obbligo di assicurare che il lavoro venga svolto nel rispetto delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).

Infatti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha un dovere di vigilanza (art. 18, c. 3-bis) in ordine all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i preposti, i lavoratori, i progettisti, i fabbricanti e i fornitori, gli installatori e il medico competente.  Il datore di lavoro ha inoltre un dovere di esazione (art. 18, lett. f), ossia deve richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione.

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