Rinnovo CCNL Chimica foto

In vigore il nuovo CCNL dell’Industria Chimica: al centro contrattazione aziendale, convivenza generazionale e formazione.

 

Dal 1° gennaio 2019 (e sino al 30 giugno 2022) è in vigore il testo del nuovo CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi lubrificanti e GPL, la cui ipotesi di accordo è stata firmata nel mese di luglio dello scorso anno tra Federchimica, Farmindustria e le OO.SS. di settore (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal). Tra le novità di maggior interesse quelle relative a retribuzione, responsabilità sociale, conciliazione vita-lavoro, welfare, sicurezza e formazione.

  • Retribuzione.

Quanto al trattamento economico, ricordiamo l’aumento economico complessivo pari a 129 Euro – di cui 97 sui minimi contrattuali – per la categoria D1 (di cui 30 Euro al 1 gennaio 2019, 27 Euro al 1 gennaio 2020, 24 euro al 1 luglio 2021 e 16 euro al 1 giugno 2022). L’EDR è aumentato ad Euro 31 (in luogo dei precedenti 22) a decorrere dal 1 gennaio. Viene inoltre aumentato di 1 Euro, a partire da aprile 2019, l’importo in cifra fissa per le prestazioni in turno notturno (che, pertanto, ammonta ad Euro 13,50).

  • Ferie, permessi ed orario di lavoro.

Introdotta la possibilità di cessione a titolo gratuito di ferie e riposi(con priorità a quelli accantonati nel conto ore e a quelli maturati negli anni precedenti alla richiesta), in favore dei colleghi dipendenti della stessa impresa per consentire loro di assistere figli minori che necessitano, per particolari condizioni di salute, di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e con le modalità concordate con la direzione aziendale.

Sono stati aumentati da 5 a 6 i giorni di permesso non retribuito fruibili in caso di malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni ed è stata introdotta la possibilità di fruizione dei congedi parentali ad ore.

L’accordo consente, poi, intese per modifiche temporanee ai minimi contrattuali per i giovani non assumibili con contratto di apprendistato, assunti con contratto a tempo indeterminato e con periodo di prova pari a 6 mesi. Le eventuali modifiche ai minimi contrattuali non potranno avere durata superiore ai 36 mesi e dovranno garantire, al momento dell’assunzione, un minimo contrattuale non inferiore all’80% di quello previsto dalla categoria di inquadramento.

A ciò si aggiunga la facoltà di diversificare le modalità e la durata dell’orario annuo di lavoro, con la definizione (attraverso accordo aziendale) di prestazioni lavorative annue differenziate tra lavoratori junior e senior, la riduzione del turno notturno e posizioni di lavoro in part-time.

  • Fondi contrattuali.

È stata riconfermata la centralità dei fondi contrattuali, con la destinazione, da gennaio 2020, dello 0,1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari a 2,50 Euro a carico delle imprese ed 1 Euro a carico dei lavoratori iscritti, con l’accordo di definire entro dicembre 2019 a quale esigenza destinare le risorse economiche così previste. Confermata anche l’introduzione del terzo fondo contrattuale, il Fondo Bilaterale di Solidarietà T.R.I.S. (Tutela, Riqualificazione, Innovazione, Sostegno), quale strumento di responsabilità sociale al fine di promuovere la convivenza ed il ricambio generazionali (ferma restando la volontarietà di adesione).

  • Formazione e sicurezza.

Novità anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro con l’istituzione del libretto formativo per gli RLSSA (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Salute e Ambiente) finalizzato allo sviluppo di migliori competenze e a un maggior coinvolgimento nei processi aziendali e di valutazione dell’intero sistema Salute Sicurezza Ambiente. Si prevede, inoltre, che nei siti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende venga costituito il coordinamento degli RLSSA, diretto dal rappresentante dell’azienda prevalente nel sito industriale.

Assume particolare rilievo l’attenzione alla formazione tramite il rafforzamento della figura del delegato alla formazione, identificato (nelle imprese con oltre 50 lavoratori) dalla R.S.U. nel proprio ambito o tra i lavoratori dell’impresa e che dovrà essere in possesso di adeguate competenze per seguire la questione della formazione continua e la determinazione di piani condivisi con l’Osservatorio aziendale.

  • Contrattazione di secondo livello.

Si evidenzia, inoltre, il rilievo riconosciuto alla contrattazione aziendale cui è lasciato ampio spazio su tematiche di sicuro impatto sociale tra cui la ricerca di strumenti e modalità di lavoro utili per l’equilibrio tra vita lavorativa e vita personale, la realizzazione professionale delle persone diversamente abili, l’inclusione e il contrasto a  forme di discriminazione (attraverso iniziative dedicate alla formazione e ad attività per favorire l’interazione personale, convenzioni per l’avviamento, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la costituzione di Osservatori tecnici aziendali), la previsione di misure volte a favorire il passaggio di esperienza e l’interscambio generazionale giovani-anziani (percorsi di uscita graduale e di affiancamento, facilitazione del trasferimento del Know-How tecnico e comportamentale), oltre alla definizione del premio di partecipazione. Sotto il profilo dell’innovazione, nel contesto attuale dell’Industria 4.0, la contrattazione di secondo livello potrà definire nuovi profili professionali e inquadramenti specifici, che tengano in considerazione i nuovi ruoli che si verranno a creare all’interno del contesto aziendale.

Infine, alla luce dei profondi cambiamenti subiti dal settore e dall’informazione scientifica, è stato istituito l’Osservatorio Nazionale della Farmaceutica, al fine di valutare i riflessi dello scenario internazionale e delle politiche sanitarie su competitività, investimenti e occupazione, nonché di monitorare le innovazioni organizzative e promuovere la formazione e il ricambio generazionale.

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