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I riflessi giuslavoristici della Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018 pubblicata in G.U il 31.12.2018 e in vigore dal 1 gennaio 2019) prevede diverse novità in materia di lavoro. Tra queste, meritano attenzione quelle relative a incentivi alle assunzioni e occupazione giovanile, contrasto al lavoro irregolare e sommerso, congedo di maternità e di paternità, lavoro agile e agevolazioni per i disabili.  

  • Esonero contributivo per le assunzioni di giovani eccellenze

È previsto (art. 1 c. 706 ss.) l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati – fino ad un massimo di 8.000 Euro – in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) avvenuta tra il I gennaio e il 31 dicembre 2019, di giovani eccellenze, intendendosi come tali coloro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, abbiano conseguito:

  1. Una laurea magistrale con la votazione di 110 e lode e una media ponderata non inferiore a 108, entro la durata legale del corso di studi, a condizione che l’assunzione avvenga prima del compimento dei 30 anni;
  2. Un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni. 

Le modalità di fruizione dell’esonero sono stabilite con circolare dell’INPS. Non godono dell’incentivo descritto i datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell’unità produttiva nella quale si intende procedere all’assunzione. È, inoltre, prevista la revoca dell’esonero, con conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del giovane assunto avvalendosi dell’esonero contributivo o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, effettuato nei 24 mesi successivi alla citata assunzione. 

  • Proroga dell’incentivo Bonus Sud

Nel solco dell’anno passato viene confermato, anche per gli anni 2019/2010, lo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono presso unità produttive site in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna (art. 1 c. 247). L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) e riguardare soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni ovvero che abbiano almeno 35 anni ma siano privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La disposizione non è di applicazione immediata e sarà necessario attendere le istruzioni operative.

Lotta al lavoro nero e aumento delle sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

La lotta al lavoro sommerso e irregolare (art. 1, comma 445, lett. d) è incentivata tramite il rafforzamento dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’inasprimento delle sanzioni (20%) per il caso di omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, violazione delle norme in tema di durata massima dell’orario di lavoro settimanale, riposi giornalieri e settimanali, ferie annuali, somministrazione irregolare, appalto e distacco illeciti e violazione delle disposizioni in materia di distacco transnazionale. È, inoltre, demandata ad un decreto ministeriale la previsione di ulteriori violazioni. È poi previsto l’aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro sanzionate in via amministrativa o penale. Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per le stesse violazioni.

  • Congedi di maternità e paternità

La lavoratrice in stato di gravidanza avrà la facoltà di scegliere se restare al lavoro fino al nono mese di gravidanza, e usufruire del periodo di astensione obbligatoria nei 5 mesi successivi al parto. Ciò a condizione che il medico competente e il medico del SSN (o con esso convenzionato) attestino che tale scelta non arreca un pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 1, comma 485). Viene elevato a 5 giorni – fruibili, anche non continuativamente, entro il quinto mese dalla data dell’evento – il congedo obbligatorio riconosciuto al padre lavoratore per l’ipotesi di nascita del figlio, adozione o affidamento. Inoltre è stata prorogata, per l’anno 2019, la facoltà per il lavoratore padre di usufruire di un’altra giornata di astensione dal lavoro ma, in tal caso, è previsto che la madre rinunci ad una giornata del proprio congedo obbligatorio (art. 1, comma 278). I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità smart working sono tenuti a dare priorità alle richieste provenienti dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizione di disabilità (art. 1, comma, 486).

  • Rimborso INAIL per il reinserimento dei disabili

Al datore di lavoro che attiva un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, spetta il rimborso da parte dell’INAIL della retribuzione erogata al lavoratore con disabilità da lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa svolgere la prestazione senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto. La misura del rimborso è pari al 60% di quanto effettivamente corrisposto dalla data di manifestazione di volontà del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla sua realizzazione e, in ogni caso, per un periodo non superiore all’anno. I progetti possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL (art. 1, comma 533).

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